[1]e Scadenza

[2]1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per 10 anni a partire dalla data della notifica di cui all'Articolo 13 e restera' in vigore per un ulteriore periodo di 5 anni, salvo che una delle due Parti Contraenti non lo denunci per iscritto entro un anno dalla sua scadenza. 2. Per gli investimenti effettuati prima delle date di scadenza di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, le disposizioni degli Articoli da 1 a 12 rimarranno in vigore per ulteriori cinque anni dalle date predette.

[3]IN FEDE DI CHE, i sottoscritti hanno firmato il presente Accordo.

[4]Fatto a Roma il 10 luglio millenovecentonovantasette in due originali, nelle lingue italiana e portoghese, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

[5]PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DELL'ANGOLA

[6]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 3 febbraio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;25~accordo-art14 · fonte su Normattiva