[1]e scadenza 1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per dieci (10) anni a partire dalla data della notifica di cui all'Articolo 13 e restera' in vigore per un ulteriore periodo di dieci (10), salvo che una delle due Parti Contraenti non denunci per iscritto, non piu' tardi di un anno prima della sua data di scadenza, la propria intenzione di porre termine al presente Accordo. 2. Nel caso di investimenti effettuati prima della data di scadenza, di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, le disposizioni degli Articoli da 1 a 12 rimarranno in vigore per un periodo supplementare di cinque (5) anni a partire dalle date predette. 3. I termini del presente Accordo possono essere emendati con il consenso reciproco delle due Parti Contraenti e tali emendamenti saranno realizzati trainite uno scambio di note attraverso i canali diplomatici. La data di entrata in vigore sara' regolamentata dall'Articolo 13. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno fumato il presente Accordo. Fatto a Lusaka il 30 aprile 2003, in due originali, ciascuno nelle linguae italiana e inglese, entrambi i testi essendo egualmente autentici.

[2]PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 22 luglio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-06-30;181~accordo-art14 · fonte su Normattiva