scopo di rafforzare la comprensione e la fiducia reciproca, le Parti potranno effettuare scambi di visite dei rispettivi Ministri della Oifesa, dei rispettivi Capi di Stato Maggiore della Difesa, nonche' di altre personalita' dei rispettivi Ministeri della Difesa.

Testo vigente dal 8 marzo 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-02-18;48~accordo-art3 · fonte su Normattiva