IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA qui di seguito denominati "Parti": - in conformita' al Capitolo III del Documento di Vienna sui negoziati per il consolidamento della fiducia reciproca e la sicurezza, del 1992; - desiderosi di rafforzare e consolidare i rapporti di amicizia esistenti tra i due Paesi, i loro popoli e il personale militare delle loro Forze Armate; - volendo consolidare e rafforzare la collaborazione militare; - convinti che la cooperazione tra i due Paesi nel settore della difesa sia tale da favorire la pace e la sicurezza nella regione europea centrale, orientale e mediterranea; - dichiarando la propria disponibilita' alla collaborazione duratura e bilaterale, hanno concordato quanto segue: ARTICOLO 1 a. Le Parti sono tenute a rispettare le leggi e i regolamenti vigenti sul territorio degli Stati contraenti, nonche' gli obblighi internazionali assunti dagli Stati contraenti. b. Le Parti agiranno, di concerto e nel rispetto dei rispettivi ordinamenti giuridici, per incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione militare tra i due Paesi, in uno spirito di amicizia e di comprensione reciproche. c. In conformita' con il presente Accordo possono venire stipulati singoli e specifici accordi tra le Forze Armate dei due Paesi.

Testo vigente dal 16 aprile 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-03-24;93~accordo-art1 · fonte su Normattiva