[1]Modalita' di Cooperazione

[2]La cooperazione fra le Parti, in materia di Difesa, puo' svilupparsi secondo le seguenti modalita':

[3]a. visite reciproche di delegazioni a entita' civili e militari;

[4]b. scambi di esperienze fra esperti delle due Parti;

[5]c. incontri fra le istituzioni della Difesa;

[6]d. scambio di personale a scopo addestrativo e formativo e di studenti appartenenti ad istituzioni militari;

[7]e. partecipazione a corsi teorici e pratico/addestrativi, di orientamento,seminari, conferenze, discussioni a tavole rotonde e simposi organizzati nell'ambito di materie civili e militari d'interesse per la Difesa e di comune accordo tra le Parti;

[8]f. partecipazione ad esercitazioni militari;

[9]g. visite di navi ed aerei militari;

[10]h. scambio di attivita' culturali e sportive;

[11]i. ogni altro settore militare che potra' essere considerato di reciproco interesse delle Parti.

Testo vigente dal 22 marzo 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-03-11;22~accordo-art4 · fonte su Normattiva