Le Parti effettueranno regolari scambi di visite del Ministro della Difesa della Repubblica Italiana e del Ministro della Difesa della Federazione Russa, del Capo di Stato Maggiore della Difesa della Repubblica Italiana e del Capo di Stato Maggiore Generale delle Forze Armate della Federazione Russa, nonche' di altre personalita' dirigenti del Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e del Ministero della Difesa della Federazione Russa.

Testo vigente dal 4 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-14;398~accordo-art4 · fonte su Normattiva