[1]Art. XIV Relazioni con altre organizzazioni

[2]A condizione dell'approvazione dell'Assemblea, il Consiglio sara' autorizzato a concludere, in nome e per conto dell'Agenzia, accordi che stabiliscano adeguate relazioni con le Nazioni Unite e con qualsivoglia altra organizzazione la cui attivita' sia correlata con quella dell'Agenzia. Le disposizioni del presente Statuto non pregiudicano i diritti e gli obblighi dei Membri derivanti da qualsivoglia trattato internazionale.

Testo vigente dal 3 maggio 2012

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