[1]Art. XIV Relazioni con altre organizzazioni
[2]A condizione dell'approvazione dell'Assemblea, il Consiglio sara' autorizzato a concludere, in nome e per conto dell'Agenzia, accordi che stabiliscano adeguate relazioni con le Nazioni Unite e con qualsivoglia altra organizzazione la cui attivita' sia correlata con quella dell'Agenzia. Le disposizioni del presente Statuto non pregiudicano i diritti e gli obblighi dei Membri derivanti da qualsivoglia trattato internazionale.
Testo vigente dal 3 maggio 2012
