1. Per il miglior uso delle risorse finanziane umane e tecnologiche coinvolte nella cooperazione, le Parti Contraenti potranno prevedere la partecipazione di altri partners nei loro progetti congiunti e, quando cio' sia possibile, l'inserimento di progetti bilaterali in programmi multilaterali con particolare riguardo a quelli dell'Unione Europea e del Mercosur. 2. La Parte italiana promuovera' l'inclusione di progetti di istituzioni e imprese brasiliane in programmi scientifici e tecnologici in ambito multilaterale, specialmente nel programma INCO di cooperazione internazionale della Commissione Europea ed altre organizzazioni europee attive nel campo della ricerca scientifica e tecnologica. 3. La Parte brasiliana promuovera' l'inclusione di progetti di issituzioni e imprese italiane in programmi scientifici e tecnologici in ambito multilaterale, specialmente in programmi di cooperazione del Mercosur e di altre organizzazioni regionali attive nel campo della ricerca scientifica e tecnologica.

Testo vigente dal 13 gennaio 1999

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urn:nir:stato:legge:1998-12-15;481~accordo-art4 · fonte su Normattiva