Parti realizzeranno la cooperazione nel campo della ricerca scientifica. A tal fine Esse incoraggeranno: - lo scambio di documentazione scientifica e tecnologica; - le visite reciproche di esperti e di specialisti al fine di incrementare gli studi e gli scambi di esperienze; - l'Organizzazione di conferenze e seminari scientifici e tecnologici; - la realizzazione di ricerche comuni, programmate anticipatamente. patamente.

Testo vigente dal 13 gennaio 1999

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urn:nir:stato:legge:1998-12-15;482~accordo-art5 · fonte su Normattiva