Le Parti Contraenti concorderanno periodicamente le attivita' di cooperazione e le aree di ricerca che possono essere considerate di particolare interesse per il conseguimento dei loro comuni obiettivi scientifici. Le Parti Contraenti stabiliranno di comune accordo le loro priorita' nel perseguimento di tali comuni obiettivi scientifici. Al fine di incrementare la cooperazione scientifica e tecnologica le Parti Contraenti incoraggerranno: a. lo scambio di documentazione scientifica e tecnologica; b. le visite reciproche di esperti e di specialisti al fine di incrementare gli studi e gli scambi di esperienze; c. l'organizzazione di conferenze e seminari scientifici e tecnologici; d. la realizzazione di ricerche comuni, studi e pianificazioni in aree concordate. Le Parti Contraenti incoraggeranno e promuoveranno anche le relazioni e la collaborazione tra le rispettive Organizzazioni e le Istituzioni scientifiche pubbliche o private che favoriscono in particolare l'introduzione di nuove tecnologie.

Testo vigente dal 2 maggio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-04-23;94~accordo-art8 · fonte su Normattiva