Le due Parti concorderanno periodicamente le attivita di cooperazione e le aree di ricerca che possono essere considerate di particolare interesse per il conseguimento dei loro comuni obiettivi scientifici. Le due Parti stabiliranno di comune accordo le loro priorita', nel perseguimento di tali comuni obiettivi scientifici. Al fine di incrementare la cooperazione scientifica e tecnologica le due Parti incoraggeranno: a. lo scambio di documentazione scientifica e tecnologica; b. le visite reciproche di esperti e di specialisti al fine di incrementare gli studi e gli scambi di esperienze; c. l'organizzazione di conferenze e seminari scientifici e tecnologici; d. la realizzazione di ricerche comuni, studi e pianificazioni in aree concordate. Le due Parti promuoveranno anche le relazioni e la collaborazione tra le rispettive organizzazioni e le istituzioni scientifiche e tecnologiche pubbliche o private.

Testo vigente dal 9 giugno 1997

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-05-26;145~allegato-art8 · fonte su Normattiva