fine di incrementare la cooperazione scientifica e tecnica le Parti Contraenti incoraggeranno: (a) lo scambio di documentazione scientifica e tecnologica; (b) le visite reciproche di esperti e di specialisti al fine di incrementare gli studi e gli scambi di esperienze; (c) l'organizzazione di conferenze e seminari scientifici e tecnologici; (d) ricerche comuni, studi e pianificazioni in zone concordate. Le Parti Contraenti promuoveranno anche le relazioni e la collaborazione tra le Organizzazioni e le Istituzioni scientifiche e tecnologiche pubbliche o private di entrambi i Paesi.

Testo vigente dal 21 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-06;140~accordo-art5 · fonte su Normattiva