Parti favoriranno la collaborazione in campo archeologico, attraverso lo scambio di informazioni e di esperienze, e l'organizzazione di simposi, seminari e ricerche comuni Esse favoriranno l'attivita' delle missioni archeologiche dell'altra Parte operanti nel proprio territorio.

Testo vigente dal 13 gennaio 1999

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urn:nir:stato:legge:1998-12-15;482~accordo-art9 · fonte su Normattiva