Le Parti Contraenti favoriranno la collaborazione in campo archeologico, attraverso scambi di informazioni e di esperienze, simposi, seminari e ricerche comuni. Le Parti Contraenti sosterranno reciprocamente le missioni archeologiche dell'altra Parte operanti nel proprio territorio. Inoltre le Parti incoraggeranno la cooperazione nel settore del restauro, dell'artigianato e delle arti tradizionali.

Testo vigente dal 2 maggio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-04-23;94~accordo-art9 · fonte su Normattiva