Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 21 e 22 della predetta convenzione, il condannato al pagamento di una pena pecuniaria e delle spese processuali, espresse in valuta di uno degli Stati contraenti, potra' pagare l'ammontare della pena pecuniaria o delle spese processuali in valuta italiana al corso del cambio del giorno in cui la richiesta di esecuzione o di recupero delle spese processuali e' pervenuta al Ministero di grazia e giustizia.

Testo vigente dal 6 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-07-08;484~art9 · fonte su Normattiva