Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica tedesca sull'assistenza giudiziaria in materia civile e sullo scambio di atti di stato civile, firmato a Berlino il 10 luglio 1984, con scambio di note effettuato in pari data
Art. 29 — Esecuzione delle decisioni relative alle spese
- 1)Se una parte in causa, esentata dalla prestazione della cautio judicatum solvi per le spese processuali ai sensi dell'articolo 6, viene condannata al pagamento delle spese processuali con una decisione passata in giudicato ed esecutiva pronunciata dall'autorita' giudiziaria di uno degli Stati contraenti, tale decisione sulle spese, su domanda dell'altra parte in causa, verra' eseguita nel territorio dell'altro Stato in esenzione da spese.
- 2)Tra le decisioni di cui al comma precedente sono compresi anche i provvedimenti sulla liquidazione delle spese.
- 3)Alla domanda e alla procedura di esecuzione si applicano rispettivamente le disposizioni degli articoli 27 e 28.
- 4)L'autorita' giudiziaria che decide sulla esecuzione della sentenza ai sensi del comma 1 si limita a verificare se la decisione sulle spese e' passata in giudicato ed e' esecutiva.
Testo vigente dal 27 maggio 1989
