Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della predetta convenzione, il Ministero di grazia e giustizia controllera' se le richieste dirette agli altri Stati contraenti o da questi provenienti, siano state formulate a norma dell'articolo 14 della convenzione e se siano accompagnate dalla documentazione ivi prevista.

Testo vigente dal 6 agosto 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-07-08;484~art8 · fonte su Normattiva