[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE

[2]N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.

[3]CONVENZIONE europea per la repressione delle infrazioni stradali

[4]PREAMBOLO Gli Stati membri del Consiglio d'Europa firmatari della presente Convenzione, Considerando l'aumento del traffico stradale tra gli Stati europei e il pericolo che deriva dalla violazione delle norme che garantiscono la sicurezza degli utenti stradali; Considerando che l'obiettivo del Consiglio d'Europa e' quello di realizzare una piu' stretta unione tra i suoi membri; Convinti della necessita' della loro collaborazione per rendere piu' efficace la repressione delle infrazioni stradali commesse sui loro territori, Hanno convenuto quanto segue:

[6]1. Qualora una persona residente abitualmente sul territorio di una Parte Contraente abbia commesso un'infrazione stradale sul territorio di un'altra Parte Contraente, lo Stato in cui e' stata commessa l'infrazione potra', o, se la sua legislazione interna glielo impone, dovra' richiedere allo Stato di residenza di iniziare un procedimento se non lo ha iniziato lui stesso o se, avendolo iniziato, ritiene impossibile portarlo fino alla decisione definitiva o all'esecuzione integrale della sanzione. 2. Qualora una sentenza o una decisione amministrativa diventi esecutiva nello Stato di infrazione, dopo che l'autore dell'infrazione sia stato in grado di presentare la sua difesa, tale Stato potra' domandare allo Stato di residenza di procedere all'esecuzione di tale sentenza o di tale decisione. 3. Lo Stato di residenza dara' seguito alla richiesta di procedimento o di esecuzione alle condizioni fissate qui di seguito. Tuttavia, l'esecuzione di decisioni rese in contumacia sara' facoltativa.

Testo vigente dal 6 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-07-08;484~convenzione-art1 · fonte su Normattiva