1. L'infrazione stradale che ha motivato la richiesta di procedimento o di esecuzione prevista dall'articolo 1 dovra' essere punita sia dalla legislazione dello Stato d'infrazione che da quella dello Stato di residenza. 2. Ai fini del procedimento o dell'esecuzione sara' applicabile la legislazione dello Stato di residenza, fermo restando che le uniche norme di circolazione prese in considerazione saranno quelle in vigore nel luogo dell'infrazione.

Testo vigente dal 6 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-07-08;484~convenzione-art2 · fonte su Normattiva