Art. 2 (Convenzione)
1. L'infrazione stradale che ha motivato la richiesta di procedimento o di esecuzione prevista dall'articolo 1 dovra' essere punita sia dalla legislazione dello Stato d'infrazione che da quella dello Stato di residenza. 2. Ai fini del procedimento o dell'esecuzione sara' applicabile la legislazione dello Stato di residenza, fermo restando che le uniche norme di circolazione prese in considerazione saranno quelle in vigore nel luogo dell'infrazione.
Testo vigente dal 6 agosto 1977
