Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la repressione delle infrazioni stradali, con allegati, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964
Art. 13 (Convenzione)
Lo Stato d'infrazione non potra' piu' procedere ad alcuna misura di esecuzione richiesta, a meno che lo Stato di residenza non gli abbia notificato un rifiuto o una impossibilita' di esecuzione.
Testo vigente dal 6 agosto 1977
