In caso di mancato pagamento della multa, lo Stato di residenza applichera', su richiesta dello Stato d'infrazione, le misure coercitive o sostitutive previste dalla sua legislazione. Lo Stato di residenza potra' applicare una misura coercitiva o sostitutiva prevista da una decisione pronunciata nello Stato di infrazione e che comporta la carcerazione soltanto se lo Stato di infrazione lo richiede espressamente.

Testo vigente dal 6 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-07-08;484~convenzione-art12 · fonte su Normattiva