1. Qualora lo Stato d'infrazione abbia inviato la richiesta di procedimento prevista dall'articolo 1, non potra' piu' procedere contro l'autore dell'infrazione ne' eseguire una decisione emessa contro quest'ultimo. 2. Potra' riprendere il procedimento o l'esecuzione: (a) qualora lo Stato di residenza abbia informato lo Stato d'infrazione che non dara' seguito alla richiesta; (b) qualora, per motivi di cui e' venuto a conoscenza successivamente alla richiesta, abbia notificato allo Stato di residenza il ritiro della sua richiesta prima dell'inizio della trattazione della causa di prima istanza o prima della pronunzia di una decisione amministrativa nello Stato di residenza.

Testo vigente dal 6 agosto 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-07-08;484~convenzione-art5 · fonte su Normattiva