Art. 8 (Convenzione)
Le autorita' dello Stato di residenza avranno competenza ad eseguire, su richiesta dello Stato d'infrazione, le decisioni previste dal paragrafo 2 dell'articolo 1 della presente Convenzione. L'esecuzione delle decisioni avra' luogo secondo la legislazione dello Stato di residenza, in seguito a verifica dell'autenticita' della richiesta e della sua conformita' con le disposizioni della presente Convenzione. Lo Stato di residenza sara' competente in materia di sospensione condizionale della pena. Il diritto di grazia potra' essere esercitato sia dallo Stato di residenza che dallo Stato d'infrazione.
Testo vigente dal 6 agosto 1977
