Art. 30 (Convenzione)
1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potra' invitare gli Stati non membri del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione. 2. L'adesione si effettuera' mediante il deposito, presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che avra' effetto tre mesi dopo la data del suo deposito.
Testo vigente dal 6 agosto 1977
