Art. 12 (Convenzione)
1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potra' invitare gli Stati membri che non sono membri del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione. 2. L'adesione si effettuera' mediante il deposito presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa di uno strumento di adesione che avra' effetto tre mesi dopo la data del suo deposito.
Testo vigente dal 22 gennaio 1985
