1. Ciascuna Parte contraente puo', al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, indicare il territorio o i territori ai quali viene applicata la presente Convenzione. 2. Ciascuna Parte contraente puo', al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, o in qualunque altro momento successivo, estendere l'applicazione della presente Convenzione, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, a ogni altro territorio indicato nella sua dichiarazione e di cui essa assicura le relazioni internazionali o per il quale essa e' autorizzata ad assumere impegni. 3. Ogni dichiarazione fatta in virtu' del precedente paragrafo potra' essere ritirata, per quanto concerne il territorio indicato in detta dichiarazione, alle condizioni previste dall'articolo 33 della presente Convenzione.

Testo vigente dal 6 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-07-08;484~convenzione-art31 · fonte su Normattiva