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Ai sensi dell'articolo III, paragrafo 4, del trattato, il Ministero degli affari esteri e' designato quale Autorita' nazionale. Esso si avvale, per gli adempimenti di rispettiva competenza, della collaborazione del Ministero dell'ambiente, nonche' degli enti ed agenzie ad esso collegati.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1999 al 14 agosto 2003
