L'Autorita' nazionale, per l'adempimento dei compiti ad essa spettanti, si avvale dell'ufficio per l'attuazione della convenzione sulle armi chimiche, il quale provvede a: (a) curare i rapporti con l'Organizzazione per il bando totale degli esperimenti nucleari, mantenere i collegamenti con le autorita' nazionali degli altri Stati parte e stipulare gli accordi di impianto; (b) promuovere e coordinare le attivita' delle amministrazioni competenti; (c) presentare annualmente al (( Ministro)) degli affari esteri una relazione sullo stato di esecuzione del trattato e sugli adempimenti effettuati ai fini della sua ulteriore trasmissione al Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno; (d) partecipare alle ispezioni disposte dall'Organizzazione. (( L'ufficio di cui al comma 1 provvede, altresi', alle spese di approvvigionamento, installazione e manutenzione delle apparecchiature e degli altri mezzi necessari per l'archiviazione, l'elaborazione e la trasmissione dei dati scientifici previsti dal trattato; alla formazione di personale di ruolo del Ministero degli affari esteri e di quello di altre amministrazioni dello Stato, nonche' di altri soggetti di cui all'articolo 3; al noleggio di autoveicoli per l'esecuzione di ispezioni sul territorio nazionale di cui al comma 1, lettera d); alle spese di locazione di locali e di impianti di traduzione simultanea, e a quelle di interpretariato e organizzative di convegni da tenere sul territorio nazionale in esecuzione del trattato. ))

Testo vigente dal 14 agosto 2003

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