ARTICOLO XVI DEPOSITARIO 1. Il Segretariato generale delle Nazioni Unite e' Depositario del presente Trattato; egli registra le firme e riceve gli strumenti di ratifica o di adesione. 2. Il Depositario informa sollecitamente tutti gli Stati che hanno firmato il presente Trattato o che vi hanno aderito circa la data di ciascuna firma, la data di deposito di ciascun strumento di ratifica o di adesione, la data di entrata in vigore del presente Trattato e di ogni emendamento o modifica relativi, nonche' il ricevimento di altre notifiche. 3. Il Depositario fa pervenire ai Governi degli Stati che hanno firmato il presente Trattato o che vi hanno aderito, copie certif- icate conformi del testo del presente Trattato. 4. Il presente Trattato e' registrato dal Depositario ai sensi dell'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Testo vigente dal 14 gennaio 1999

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urn:nir:stato:legge:1998-12-15;484~trattato-artxvi · fonte su Normattiva