1. La presente Convenzione e' depositata presso il Segretario generale. 2. Il Segretario generale:

  • a)informa tutti gli Stati che hanno firmato la presente Convenzione o che vi hanno aderito nonche' tutti i membri dell'Organizzazione:
  • i)di ogni nuova firma o di ogni deposito di un nuovo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione nonche' della loro data;
  • ii)della data dell'entrata in vigore della presente Convenzione;
  • iii)del deposito di ogni strumento di denuncia della presente Convenzione, nonche' della data alla quale e' stato ricevuto e della data alla quale la denuncia ha effetto;
  • iv)di ogni emendamento adottato in conformita' con l'Articolo 32;
  • v)del ricevimento di ogni riserva, dichiarazione o notifica effettuata in virtu' della presente Convenzione;
  • b)trasmette copie certificate conformi della presente Convenzione a tutti gli Stati che l'hanno firmata o che vi hanno aderito. 3. Non appena la presente Convenzione entra in vigore, una copia certificata conforme sara' trasmessa dal Depositario al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per essere registrata e pubblicata in conformita' con l'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Testo vigente dal 28 aprile 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;129~art33 · fonte su Normattiva