[1]ARTICOLO VIII Depositario

[2]1 Il presente Protocollo e' depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione (in appresso denominato "il Depositario"). 2 Il depositario:

  • a)informa i governi di tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o che vi hanno aderito;
  • i)di ogni nuova firma o di ogni nuovo deposito di strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione nonche' della data di tale firma o di tale deposito;
  • ii)della data di entrata in vigore del presente Protocollo;
  • iii)del deposito di ogni strumento che denunci il presente Protocollo, della data alla quale questo strumento e' stato ricevuto e della data alla quale la denuncia ha effetto;
  • b)fa pervenire copie certificate conformi del presente Protocollo ai Governi di tutti gli Stati che lo hanno firmato o che vi hanno aderito. 3 Sin dall'entrata in vigore del presente Protocollo, il Depositario ne fa pervenire una copia certificata conforme al Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in vista della sua registrazione e della sua pubblicazione in conformita' con l'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Testo vigente dal 31 ottobre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;343~protocollo-artviii · fonte su Normattiva