- 1)Qualsiasi Parte Contraente puo' proporre emendamenti agli Allegati della presente Convenzione. Il testo di ogni proposta di emendamento sara' indirizzato al Governo depositario, che ne trasmettera' copia a tutte le Parti Contraenti e ai Governi firmatari. Il Governo depositario informera' tutte le Parti Contraenti della data in cui ha ricevuto le notifiche d'accettazione di un emendamento dai due terzi delle Parti Contraenti. L'emendamento entrera' in vigore nei riguardi di tutte le Parti Contraenti il centocinquantesimo giorno dopo detta data, a meno che, entro un termine di centoventi giorni a decorrere da detta data, una Parte Contraente non notifichi al Governo depositario la propria opposizione all'emendamento, nel qual caso l'emendamento non entrera' in vigore.
- 2)A richiesta di tre Parti Contraenti, il Governo depositario convochera' una riunione delle Parti Contraenti per stabilire se e' il caso di emendare gli Allegati della presente Convenzione. Un emendamento adottato in tale riunione dai due terzi delle Parti Contraenti rappresentate sara' notificato dal Governo depositario a tutte le Parti Contraenti, ed entrera' in vigore nei riguardi di tutte le Parti Contraenti il duecentodecimo giorno dopo la data di detta notifica, a meno che entro centottanta giorni a decorrere dalla data della notifica una Parte Contraente non notifichi al Governo depositario la propria opposizione all'emendamento, nel qual caso l'emendamento non entrera' in vigore.
Testo vigente dal 6 agosto 1977
