Le reti, le lenze e altri strumenti posti in mare, nonche' le reti o le lenze derivanti devono essere contrassegnati in modo da segnalare la loro posizione e la loro estensione. Il contrassegno deve essere conforme alle disposizioni dell'Allegato IV della presente Convenzione.

Testo vigente dal 6 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-07-08;486~art5 · fonte su Normattiva