[1]Articolo IV.

[2]1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma degli Stati che hanno firmato la Convenzione di cui all'articolo II o che vi abbiano aderito, nonche' di tutti gli Stati invitati a farsi rappresentare alla Conferenza internazionale del 1973 sull'inquinamento dei mari. Il Protocollo resta aperto alla firma a partire dal 15 gennaio 1974 sino al 31 dicembre 1974 presso la sede dell'Organizzazione. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo il presente Protocollo viene sottoposto alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione degli Stati che l'hanno firmato. 3. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4, gli Stati che non hanno firmato il presente Protocollo possono aderirvi. 4. Solo gli Stati che abbiano ratificato, accettato o approvato la Convenzione di cui all'articolo II o che vi abbiano aderito, possono ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo o aderire ad esso.

Testo vigente dal 23 ottobre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-09-29;662~protocollo-artiv · fonte su Normattiva