Art. 4 (Convenzione)
Se il libretto di famiglia internazionale non e' stato rilasciato all'atto della celebrazione del matrimonio, puo' essere rilasciato successivamente, sia dall'ufficiale di stato civile che ha celebrato il matrimonio o ne ha trascritto l'atto, sia dalle autorita' competenti dello Stato di cui almeno uno degli sposi sia cittadino. Se alcune dichiarazioni o annotazioni di stato civile non sono state riportate nel libretto dall'ufficiale di stato civile indicato all'articolo 2, esse possono essere riportate dalle autorita' competenti dello Stato di cui almeno uno degli sposi e' cittadino. Ogni Stato contraente indichera' all'atto della firma, o delle notifiche di cui all'articolo 18 o dell'adesione, le autorita' competenti per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo.
Testo vigente dal 6 agosto 1977
