Art. 1 (Convenzione)
[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE
[2]N.B. - Il testo facente fede e' unicamente quello in lingua francese.
[3]CONVENZIONE che istituisce un libretto di famiglia internazionale
[4]Gli Stati firmatari della presente Convenzione, membri della Commissione Internazionale di Stato Civile, desiderosi di istituire un libretto di famiglia internazionale, hanno convenuto quanto segue:
[5]ARTICOLO 1.
[6]All'atto del matrimonio, l'ufficiale di stato civile consegna agli sposi un libretto di famiglia internazionale conforme al modello allegato alla presente Convenzione. Non puo' essere rilasciato alcun libretto di famiglia di modello diverso.
Testo vigente dal 6 agosto 1977
