Ratifica ed esecuzione della convenzione che istituisce un libretto di famiglia internazionale, firmata a Parigi il 12 settembre 1974
Art. 3 (Convenzione)
Indicazioni diverse, proprie a ciascuno Stato contraente, possono inoltre essere apposte nelle caselle previste a tale scopo nel libretto di famiglia internazionale. Le stesse sono riportate a cura delle autorita' competenti o delle persone autorizzate in detto Stato.
Testo vigente dal 6 agosto 1977
