Indicazioni diverse, proprie a ciascuno Stato contraente, possono inoltre essere apposte nelle caselle previste a tale scopo nel libretto di famiglia internazionale. Le stesse sono riportate a cura delle autorita' competenti o delle persone autorizzate in detto Stato.

Testo vigente dal 6 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-07-08;487~convenzione-art3 · fonte su Normattiva