, accettazione, approvazione ed adesione 1. Il presente Protocollo e' soggetto a ratifica, accettazione e approvazione da parte dei firmatari. 2. Il presente Protocollo e' aperto all'adesione degli Stati ed Organizzazioni di cui al paragrafo 1 dell'articolo 9 a datare dal 13 luglio 1985. 3. Uno Stato od organizzazione che aderisca al presente Protocollo dopo la sua entrata in vigore applichera', al piu' tardi entro il 1993, l'articolo 2. Tuttavia, qualora l'adesione al Protocollo avvenga dopo 1990, l'articolo 2 potra' essere applicato dalla Parte considerata dopo il 1993, ma al piu' tardi nel 1995, e detta Parte applichera' di conseguenza l'articolo 6. 4. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, e di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che svolge le funzioni di depositario.

Testo vigente dal 16 novembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-10-27;487~protocollo-art10 · fonte su Normattiva