in vigore 1. Il presente Protocollo entrera' in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. 2. Per ciascuno Stato o organizzazione di cui al paragrafo 1 dell'articolo 9 che ratifichi, accetti o approvi il presente Protocollo, o vi aderisca dopo il deposito del sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, il Protocollo entrera' in vigore il novantesimo giorno a partire dalla data in cui detta Parte avra' depositato il proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

Testo vigente dal 16 novembre 1988

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-10-27;487~protocollo-art11 · fonte su Normattiva