1. Il presente Protocollo sara' aperto alla firma a Helsinki (Finlandia), dall'8 luglio 1985 al 12 luglio 1985 compreso, da parte degli Stati membri della Commissione economica per l'Europa, e degli Stati che godono di uno Statuto consultivo presso la Commissione economica per l'Europa in virtu' del paragrafo 8 della Risoluzione 36 (IV) del 28 marzo 1947 del Consiglio economico e sociale e delle Organizzazioni d'integrazione economica regionale costituite da Stati sovrani membri della Commissione economica per l'Europa, aventi competenza per negoziare, concludere ed applicare accordi internazionali nelle materie trattate dal presente Protocollo, con riserva che gli Stati ed Organizzazioni interessate siano Parti alla Convenzione. 2. Trattandosi di questioni di loro competenza, tali organizzazioni di integrazione economica regionale potranno, a proprio nome, esercitare i diritti ad assolvere le responsabilita' che il presente Protocollo conferisce ai loro Stati membri. In tal caso, gli Stati membri di dette Organizzazioni non potranno esercitare individualmente questi diritti.

Testo vigente dal 16 novembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-10-27;487~protocollo-art9 · fonte su Normattiva