di base Le Parti ridurranno di almeno il 30% le loro emissioni nazionali annue di zolfo o i loro flussi attraverso le frontiere, il piu' presto possibile ed al piu' tardi entro il 1993, adottando i livelli del 1980, come base per il calcolo delle riduzioni.

Testo vigente dal 16 novembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-10-27;487~protocollo-art2 · fonte su Normattiva