supplementari Le Parti riconoscono la necessita', per ciascuna di loro, di esaminare a livello nazionale il bisogno di riduzioni supplementari, superiori a quelle menzionate all'art. 2, delle emissioni di zolfo o dei loro flussi attraverso le frontiere, qualora cio' sia richiesto dalla situazione ambientale.
Testo vigente dal 16 novembre 1988
