1. Conformemente alle disposizioni del presente articolo, l'EMEP e' finanziato dai contributi obbligatori integrati da contributi volontari. I contributi possono essere versati in valuta convertibile, in valuta non convertibile o in natura. (a) - Questi Centri internazionali sono attualmente il centro di coordinamento per le questioni chimiche, il centro di sintesi meteorologica Est ed il centro di sintesi meteorologica Ovest. 2. I contributi obbligatori sono versati su una base annuale da tutte le Parti contraenti al presente Protocollo, che si trovano nelle zona geografica delle attivita' dell'EMEP. 3. Dei contributi volontari possono essere versati dalle Parti contraenti al presente Protocollo e dai firmatari, anche se il loro territorio si trova fuori della zona geografica delle attivita' dell'EMEP, cosi' come, su raccomandazione dell'Organo Direttore dell'EMEP e sotto riserva di approvazione da parte dell'Organo esecutivo, da ogni altro Paese, organizzazione o singolo che voglia versare contributi al programma di lavoro. 4. Le spese annuali legate al programma di lavoro sono coperte dai contributi obbligatori. I contributi in danaro e in natura, come quelli dei centri ospiti dei Centri internazionali, sono specificati nel programma di lavoro. I contributi volontari possono, su raccomandazione dell'Organo Direttore e sotto riserva di approvazione da parte dell'Organo esecutivo, essere utilizzati sia per ridurre i contributi obbligatori, sia per finanziare delle attivita' particolari rientranti nel quadro dell'EMEP. 5. I contributi in danaro - obbligatori o volontari - sono versati al Fondo generale di stanziamento speciale.
Testo vigente dal 16 novembre 1988
