al Protocollo 1. Ogni Parte contraente al presente Protocollo puo' proporre emendanti al Protocollo. 2. Il testo degli emendamenti proposto e' sottoposto per iscritto al Segretario esecutivo della Comissione economica per l'Europa, che lo comunica a tutte le Parti contraenti al Protocollo. L'Organo esecutivo esamina gli emendamenti proposti alla sua riunione annuale successiva, sempre che tali proposte siano state comunicate alle Parti contraenti al Protocollo dal Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa almeno novanta giorni prima. 3. Un emendamento al presente Protocollo diverso da un emendamento all'allegato deve essere adottato per consenso dai Rappresentanti delle Parti contraenti al Protocollo ed entrera' in vigore per le Parti contraenti al Protocollo che lo avranno accettato il novantesimi giorno a decorrere dalla data alla quale i due terzi di queste Parti contraenti avranno depositato il loro strumento di accettazione presso il depositario. L'emendamento risulta in vigore per ogni altra Parte contraente il novantesimo giorno a decorrere dalla data alla quale la detta Parte contraente avra' depositato il suo strumento di accettazione dell'emendamento.

Testo vigente dal 16 novembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-10-27;488~protocollo-art6 · fonte su Normattiva