al Protocollo 1. Ogni Parte potra' proporre emendamenti al presente Protocollo. 2. Le proposte di emendamenti saranno sottoposte per iscritto al Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa che le comunichera' a tutte le Parti. L'Organo esecutivo esaminera' le proposte di emendamenti nel corso della sua riunione annuale successiva, dal momento in cui tali proposte siano state comunicate alle Parti dal Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa purche' siano passati almeno novanta giorni. 3. Gli emendamenti al presente Protocollo saranno adottati con il consenso dei rappresentanti delle Parti; un emendamento entrera' in vigore per le Parti che lo avranno accettato il novantesimo giorno a partire dalla data in cui i due terzi delle Parti avranno depositato i propri strumenti di accettazione di detto emendamento. Un emendamento entrera' in vigore per ogni altra Parte il novantesimo giorno a partire dalla data in cui detta parte abbia depositato il proprio strumento di accettazione di detto emendamento.

Testo vigente dal 16 novembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-10-27;487~protocollo-art7 · fonte su Normattiva