1. Il presente Protocollo sara' aperto alla firma degli Stati firmatari della Convenzione o che vi hanno aderito e sono o membri della Commissione economica europea o vi sono ammessi a titolo consultivo in conformita' al paragrafo 8 del mandato di detta Commissione. 2. Il presente Protocollo restera' aperto all'adesione degli Stati di cui al paragrafo 1 del presente articolo e che sono Parti alla Convenzione. 3. Gli Stati che possono prendere parte ad alcuni lavori della Commissione economica europea in applicazione del paragrafo 11 del mandato di detta Commissione e che hanno aderito alla Convenzione possono diventare Parti contraenti al presente Protocollo aderendovi dopo la sua entrata in vigore. 4. Il presente Protocollo restera' aperto alla firma a Ginevra dal 1 settembre 1978 al 31 agosto 1979 incluso. Dopo detta data sara' aperto all'adesione. 5. Il presente Protocollo sara' sottoposto a ratifica dopo che lo Stato interessato avra' ratificato la Convenzione o vi avra' aderito. 6. La ratifica o l'adesione avverra' mediante il deposito di uno strumento presso il Segretario generale dell'ONU. 7. Ciascuno strumento di ratifica o di adesione, depositato successivamente all'entrata in vigore di un emendamento del presente Protocollo nei confronti di tutte le Parti contraenti o dopo aver portato a termine gli adempimenti necessari all'entrata in vigore dell'emendamento nei confronti di dette Parti, dovra' ritenersi applicabile al Protocollo cosi' emendato.

Testo vigente dal 13 maggio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;242~art3 · fonte su Normattiva