[1](1) Ai fini del proseguimento degli studi o dell'iscrizione a un ulteriore corso di studi presso un Istituto Superiore dell'altra Parte contraente vengono reciprocamente riconosciuti i relativi periodi di studio ed esami. (2) Al riguardo, la "Vorpruefung" (esame preliminare) o la "Zwischenpruefung" (esame intermedio) superata in un corso di studi presso Istituti Superiori nella Repubblica Federale di Germania, la cui conclusione consente direttamente l'accesso alla "Promotion", viene considerata equipollente alla meta' degli esami superati negli insegnamenti fondamentali e complementari richiesti per accedere all'esame di laurea corrispondente presso Istituti Superiori della Repubblica Italiana. Viceversa, la meta' degli esami superati negli insegnamenti fondamentali e complementari richiesti per accedere all'esame di laurea presso Istituti Superiori della Repubblica Italiana viene considerata equipollente alla "Vorpruefung" (esame preliminare) o alla "Zwischenpruefung" (esame intermedio) nel corso di studi corrispondente presso Istituti Superiori nella Repubblica Federale di Germania. (3) Periodi di studio effettuati ed esami superati in corsi di studio di altro tipo presso Istituti Superiori nella Repubblica Federale di Germania vengono riconosciuti ai fini dell'iscrizione a un corso di laurea corrispondente degli Istituti Superiori della Repubblica Italiana nella misura in cui essi sono stati riconosciuti per l'iscrizione ad un corso ai sensi del primo comma da un Istituto Superiore nella Repubblica Federale di Germania. Viceversa, periodi di studio effettuati ed esami superati in corsi di studio di altro tipo in Istituti Superiori della Repubblica Italiana vengono riconosciuti ai fini dell'iscrizione ad un corrispondente corso di studi in Istituti Superiori nella Repubblica Federale di Germania, la cui conclusione consente direttamente l'accesso alla "Promotion", nella misura in cui essi sono stati riconosciuti da un Istituto Superiore della Repubblica Italiana ai fini dell'iscrizione ad un corso di laurea.
[2](4) Ai fini dell'accesso alle "Staatspruefungen" nella Repubblica Federale di Germania i riconoscimenti previsti dal presente Accordo valgono in quanto conformi alla legislazione interna.
Testo vigente dal 9 febbraio 1996
