detentore di un titolo accademico ha il diritto di usarlo nella forma in cui tale titolo puo' essere usato, in base alle disposizioni di legge, nel Paese in cui e' stato conferito, con l'indicazione dell'Istituto Superiore che glielo ha conferito.

Testo vigente dal 9 febbraio 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-01-31;49~accordo-art4 · fonte su Normattiva