(1) Per l'esame di tutte le questioni risultanti dal presente Accordo, sara' costituita una Commissione Permanente di dodici esperti, di cui sei nominati dalla Parte Italiana e sei dalla Parte Tedesca. L'elenco degli esperti di ciascuna Parte contraente verra' trasmesso all'altra Parte contraente per le vie diplomatiche. (2) La Commissione Permanente degli Esperti si riunira' su richiesta di uno dei due Paesi. Il luogo della riunione sara' stabilito di volta in volta.

Testo vigente dal 9 febbraio 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-01-31;49~accordo-art5 · fonte su Normattiva