Articolo X Valuta 1. Il Governo si impegna a mettere a disposizione della FMP, dietro rimborso in valuta reciprocamente accettabile; la valuta locale necessaria per la FMP, ivi compreso il pagamento del personale della FMP, al tasso di cambio piu' favorevole per la FMP.

Testo vigente dal 9 marzo 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-02-24;49~accordo-artx · fonte su Normattiva