Articolo X Valuta 1. Il Governo si impegna a mettere a disposizione della FMP, dietro rimborso in valuta reciprocamente accettabile; la valuta locale necessaria per la FMP, ivi compreso il pagamento del personale della FMP, al tasso di cambio piu' favorevole per la FMP.
Testo vigente dal 9 marzo 1999
